Comunicazione preventiva per prestazioni occasionali tramite email

Contatti - Studio Telematico Narducci

Con riferimento all’attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell’utilizzo della tipologia contrattuale, l’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori deve essere oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante sms o posta elettronica.

Restano, escluse da ogni obbligo comunicazionale le collaborazioni coordinate e continuative, nonché le professioni intellettuali e in genere tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime IVA, purché l’attività corrisponda a quella per la quale è aperta partita IVA.

Fuori dal campo di applicazione, poi, i rapporti di lavoro “intermediato da piattaforma digitale”, che comprendono anche le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente le quali sono ora soggette a comunicazione UniLav entro il ventesimo giorno del mese successivo all’instaurazione del rapporto di lavoro.

Quanto alle modalità di effettuazione della comunicazione. Il Ministero provvederà ad aggiornare gli applicativi affinché si possa procedere similmente a quanto avviene per il lavoro a chiamata.
Nelle more, la comunicazione dovrà essere effettuata a mezzo email ordinaria, non certificata, da inoltrare a un indirizzo dedicato, riferito all’Ispettorato competente per territorio.

Dovrà essere indicata una serie di informazioni utili all’identificazione e al monitoraggio della prestazione autonoma occasionale. In particolare, oltre ai dati del committente e del prestatore, andranno riportati, direttamente nel corpo della email, il luogo della prestazione, una sintetica descrizione dell’attività e soprattutto la data di inizio della prestazione ed il presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio. Tali ultimi elementi sono fondamentali per determinare il rispetto della tempistica di inoltro della comunicazione, che dovrà essere antecedente l’inizio della prestazione.

Tra i dati non essenziali è prevista l’indicazione del compenso che, se già pattuito, dovrà essere indicato fin da subito. Infine, la comunicazione potrà essere anche oggetto di annullamento o di modifica, da inviare sempre a mezzo mail prima dell’inizio della prestazione.

Omettere la comunicazione (anche quando non viene rinnovata per rapporti che si protraggono oltre il tempo originariamente comunicato) comporta l’applicazione di una sanzione da 500 a 2.500 euro in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.